(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 28 dell'11 luglio 2007)
                            IL PRESIDENTE
Visto  l'art.  27,  comma 3, della legge regionale 10 agosto 2006, n.
16,  che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi
a  favore  dei  comuni  della  Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e
realizzazione  di  piani  di  insediamento produttivo agricolo, nella
misura  del  100  per  cento della spesa relativa alla progettazione,
alla realizzazione delle infrastrutture, ai frazionamenti dei terreni
e alle spese notarili, e dei costi per l'acquisizione delle aree;
Visto  l'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7,
«Testo  unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e
di  diritto di accesso», secondo il quale i criteri e le modalita' ai
quali   l'Amministrazione  regionale  e  gli  Enti  regionali  devono
attenersi  per  la concessione di nuovi incentivi sono predeterminati
con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge;
Visto  il  testo  regolamentare in merito predisposto dalla Direzione
centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
Preso  atto  della  valutazione  positiva  espressa  sul medesimo dal
Consiglio  delle  autonomie  locali  con processo verbale n. 32/2007,
nella riunione del 6 giugno 2007;
Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
Vista  la  deliberazione della giunta regionale n. 1448 del 14 giugno
2007;
                              Decreta:
1.  E  approvato  il «Regolamento per la concessione di contributi ai
comuni  della  Regione  autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei
territori  classificati montani, finalizzati alla formazione di piani
di  insediamento  produttivo  agricolo  ai  sensi dell'art. 27, della
legge   regionale  10  agosto  2006,  n.  16  (Norme  in  materia  di
razionalizzazione  fondiaria  e di promozione dell'attivita' agricola
in aree montane)», nel testo allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione.
3.  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY